Art. 4.
(Istituzione di un fondo speciale).

      1. Per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 1 e all'articolo 3 è istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali un

 

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fondo speciale con una dotazione di 4 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.